Al via la Riforma del Terzo Settore, con alcuni primi problemi sulle donazioni

Varata e ormai pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con i quattro decreti attuativi (Servizio civile universale, Codice Terzo Settore, Impresa sociale, 5X1000), la Riforma del Terzo Settore è ora una realtà operativa. Che tuttavia, già al suo esordio, presenta alcuni elementi che dovranno essere oggetto di attenzione ed intervento tempestivo.
Al di là di una serie di provvedimenti attuativi citati direttamente dalla Riforma che dovranno essere assunti nei prossimi mesi, inclusi i pareri dell’Unione Europea per gli aspetti rilevanti che necessitano, altre sembrano essere le problematiche emerse in questi giorni grazie ad approfondimenti di esperti e addetti ai lavori. Ma andiamo per ordine, giova anzitutto una presentazione generale a partire dal decreto più corposo, quello sul Codice del Terzo Settore (CDS).

Una base comune per gli Enti del Terzo Settore

L’articolo 2 del CDS sancisce un principio generale che accomuna tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS): il valore e la funzione sociale, ma anche l’espressione che questi enti sono della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo. Questo principio generale sembra inoltre rafforzato da alcune sottolineature che il legislatore propone, ossia che tale valore e funzione è propria degli enti del Terzo Settore sì, ma sono meritevoli di particolare menzione l’associazionismo, l’attività di volontariato e la cultura e la pratica del dono.
Il codice si ispira anzitutto ad un valore e ad un obiettivo promozionale, laddove si dice che degli enti del Terzo Settore ne è promosso lo sviluppo. Ma come? Vi sono due modi, entrambi diretti a perseguire questo scopo generale: da un lato la salvaguardia della spontaneità e dell’autonomia, dall’altro anche attraverso forme di collaborazione con le articolazioni dello Stato (notare che vengono citati nell’ordine inverso – non sussidiario per così dire – lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali), e ciò per favorire il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questo è un punto molto importante perché in qualche misura rafforza l’idea che legittimamente gli ETS svolgono, al pari delle Amministrazioni Pubbliche – pur con identità e ruoli diversi – una funzione pubblica determinata proprio da quelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A chi si applica e a chi non si applica il Codice del Terzo Settore?

Ce lo dice l’articolo 3 del Codice del Terzo Settore:
Anzitutto il dovuto chiarimento per quegli enti (es. volontariato, promozione sociale) per i quali esiste una normativa particolare. Il nuovo Codice specifica che le sue norme si applicano anche a questi enti, ove queste non siano derogate e siano compatibili con le discipline particolari.
È inoltre previsto un rinvio generale alle norme del codice civile per quanto non sia previsto dal Codice del Terzo Settore stesso.
Infine, salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore stesso, le nuove disposizioni non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, Fondazioni).

L’articolo 4, invece, ci dice chi sono gli Enti del Terzo Settore. Dal combinato disposto di questi due articoli si evince l’area di applicazione del Codice stesso.

Sono Enti del Terzo Settore tutte le seguenti tipologie di organizzazioni che sono costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale mediante losvolgimento di una o piu’ attivita’ di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita didenaro, beni o servizi, o di mutualita’ o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro uniconazionale del Terzo settore Non sono Enti del Terzo Settore 
 Organizzazioni di volontariato  Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165
 Associazioni di promozione sociale  Formazioni e le associazioni politiche
 Enti filantropici Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
 Imprese Sociali (incluse le Cooperative Sociali)  Associazioni di datori di lavoro
 Reti associative  Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta
 Società di mutuo soccorso
 Associazioni (riconosciute o non riconosciute)
 Fondazioni
 Altri enti di carattere privato diversi dalle società

 

Inoltre, agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.

Veniamo ai primi problemi in materia di donazioni

Lo ha scritto in un post su LinkedIn alcune settimane fa, il tributarista dott. Antonio Cuonzo, richiamato poi dal dott. Carlo Mazzini su Quinonprofit e in un articolo su Il Sole 24 Ore pubblicato il 30 agosto u.s. Qui di seguito riportiamo la nota del tributarista dott. Cuonzo.

“L’art. 14 del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80 aveva introdotto nel nostro ordinamento un sistema di deduzione (meglio conosciuto come “Più dai meno versi”) delle erogazioni liberali effettuate, in denaro o natura, da persone fisiche o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società che consentiva appunto al donatore la deduzione delle erogazione dal suo reddito complessivo nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Per accedere a questo sistema di deduzione, l’erogazione avrebbe dovuto avere come beneficiario uno dei seguenti enti:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il Decreto legislativo n. 117/2017 prevede ora l’abrogazione della disposizione appena illustrata (cfr. art. 102, comma lett. h del D.Lgs. n. 117/2017) sostituendola con un sistema del tutto analogo ma addirittura migliorativo in quanto non solo consente di superare il limite dei 70.000,00 euro annui, ma consente anche di “riportare in avanti” l’eventuale eccedenza non deducibile e, non meno importante, sembra non più legare la fiscalità del donatore al comportamento contabile del beneficiario (cosa abbastanza strana nel diritto tributario).

L’art. 83, comma 2 del citato D.Lgs. n. 117/2017, infatti, così testualemente recita: “Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal  reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità  di cui ai commi 1 e 2.”

Fin qui non ci sarebbe che plaudire ed accogliere felicemente la nuova disposizione.

Nessun problema inoltre sorgerebbe in relazione alla tempistica con la quale la “Più dai meno versi” ci abbandonerà e l’art. 83 da ultimo citato arriverà in soccorso dei donatori: è infatti previsto (cfr. art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017) che la “Più dai meno versi” sarà abrogata solo a decorrere dal “… dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro (ndr, Registro del Terzo settore)” e che identica decorrenza (cfr. art. 104, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017) avranno tutte le nuove disposizioni comprese nel Titolo X dello stesso D.Lgs. n. 117/2017 tra le quali rientra anche il suddetto art. 83.

Anzi, a ben vedere, altra e specifica disposizione (art. 104, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017) consentirebbe l’applicazione dell’art. 83, in via transitoria e solo per Onlus, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato, già dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato Titolo X.

Insomma, tutto sembrerebbe ben strutturato almeno fino a che non ci si imbatte nella lettura dell’art. 99, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 che così recita: “Fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,».”

In chiare lettere: per Onlus e Associazioni di promozione sociale la “Più dai meno versi” non si applica già da domani e le nuove disposizioni dell’art. 83 come sopra illustrate troveranno applicazione, in via sperimentale, solo a partire dal 1° gennaio 2018.”

Non resta che attendere l’intervento, speriamo tempestivo, dei Ministeri competenti.

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