Un altro step di attuazione della Riforma del Terzo Settore, in attesa che per una serie di misure agevolative e fiscali si perfezioni il parere della Commissione Europea, è entrato pienamente in vigore il 1 gennaio 2018; si tratta di una parte importante relativa:
- alle norme che regolano il regime di deducibilità o di detraibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore degli ETS (Enti del Terzo Settore);
- al cosiddetto ‘social bonus’, credito d’imposta di cui parleremo in un prossimo articolo
- al regime di esenzione IRES dei redditi immobiliari riconosciuto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e alle APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Un primo effetto della Riforma, è l’estensione dei profili soggettivi, cioè delle tipologie di organizzazioni beneficiarie. Una volta che il RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) sarà pienamente operativo, tutti gli ETS ad esso iscritti potranno beneficiare di dette agevolazioni. Con la precisazione di riserve per quanto attiene agli ETS commerciali e alle imprese sociali non costituite in forma societaria (che possono beneficiare di dette agevolazioni solo per lo svolgimento dell’attività statutaria e solo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).
Nelle more dell’entrata in vigore del RUNTS, a partire appunto dal 1 gennaio 2018, le nuove agevolazioni si applicano a ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri. Di seguito una sintesi.
Persone Fisiche
Erogazioni in denaro: detrazione IRPEF 30% del valore erogato all’ETS fino a € 30.000,00 complessivi per ciascun periodo d’imposta (erogazioni da effettuarsi unicamente attraverso mezzi tracciabili). Nel caso di OdV (Organizzazioni di Volontariato) la detrazione è del 35%.
Erogazioni in natura: detrazione IRPEF 30% del valore erogato all’ETS fino a € 30.000,00 complessivi per ciascun periodo d’imposta (tipologia di beni e valorizzazione delle liberalità è demandata ad un successivo decreto del Ministero Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero Economia)
(In alternativa)
Deduzione delle erogazioni liberali effettuate dal reddito complessivo netto dichiarato entro il 10% del dichiarato. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto (cioè al netto di tutte le deduzioni), l’eccedenza può essere portata avanti fino ai quattro esercizi successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.