Con Provvedimento N. 34431 – Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018 – l’Agenzia delle Entrate dispone che “Con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, i soggetti individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018” – (le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, ndr) -, “trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, le comunicazioni previste dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per ciascun soggetto erogante, gli enti sopra indicati comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.”
Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite i circuiti bancari o tramite servizio postale o attraverso gli altri mezzi tracciabili. Il donatore ha diritto di opporsi alla trasmissione sia direttamente presso l’Ente ricevente la donazione al momento dell’erogazione, sia presso l’Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti dal provvedimento stesso.
Questo implica un lavoro aggiuntivo per gli Enti, ma costituisce altresì una grande opportunità di fornire un servizio al donatore.