Entro il 28 febbraio scatta l’obbligo di pubblicazione sul sito internet di ciascuna organizzazione di terzo settore che abbia avuto rapporti finanziari con la Pubblica Amministrazione nell’esercizio precedente di importo superiore ai 10mila euro.
Si tratta di una novità introdotta con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 14.08.2017 e entrata in vigore il 29.08.2017, con la quale al fine di rendere maggiormente trasparenti i rapporti di soggetti privati (e del privato sociale) con la Pubblica Amministrazione, ha determinato un obbligo di tipo pubblicistico relativo a tutti i rapporti contrattuali di carattere economico intrattenuti nell’esercizio precedente. Ecco il testo integrale del provvedimento (Art. 1 commi 125-127):
125. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche’ con societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo
periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
126. A decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa’ controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei
contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Alcune osservazioni:
- per il combinato disposto del comma 125 e 127, l’obbligo è prescritto per gli importi uguali o superiori a 10mila euro, per ciascuna Pubblica Amministrazione con la quale il beneficiario ha rapporti economici. Ciò significa che complessivamente l’organizzazione potrebbe avere rapporti economici anche superiori a 10mila euro ma con più Amministrazioni dalle quali riceve, singolarmente, importi inferiori a detto tetto.
- La natura del rapporto economico è indicata in sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere. Pertanto sono da intendersi compresi anche locazioni, entrate da convenzioni, da appalti ecc.
- L’obbligo è relativo alla pubblicazione ogni anno entro il 28 febbraio, quindi entro il 28 febbraio 2018, per la prima applicazione, relativamente ai rapporti economici riferibili all’esercizio 2017.
- La norma parla di sovvenzioni, contributi ecc. ‘ricevuti’ nell’esercizio precedente. Tale criterio è ambiguo se sia riferibile alla competenza o alla cassa. È pertanto opportuno, in attesa di uno specifico chiarimento ministeriale, l’indicazione relativo alla competenza con, a fianco, la quota effettivamente incassata nell’anno.
- La norma non specifica le modalità di pubblicazione, ad esempio non è indicato se sia sufficiente una ‘news’ che resta poi nell’archivio, o se sia necessario una pagina dedicata o un semplice link nel footer, simile a quello che solitamente viene messo per la policy privacy, con rinvio ad una pagina dedicata ma non in evidenza. Qui si tratta di interpretare il senso che il Legislatore ha voluto dare alla disposizione, quello cioè di aumentare il livello di trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. È pertanto consigliabile dedicare un’apposita sezione del sito, accessibile dai menu, dedicata alla trasparenza.
Infine, e non per ultimo (anzi, è un punto rilevantissimo), all’obbligo di pubblicazione è associata una sanzione per coloro che non vi ottemperino, che prevede la restituzione delle somme percepite. Una misura che francamente appare esagerata, una norma che tutti stentano a credere che possa essere effettivamente applicata per la sproporzione rispetto alla violazione e che probabilmente ha elementi di incostituzionalità proprio per tale aspetto. Tuttavia, non vale la pena sfidare la sorte!