Erogazioni liberali – Nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento N. 34431 – Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018 – l’Agenzia delle Entrate dispone che “Con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, i soggetti individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018” – (le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, ndr) -, “trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, le comunicazioni previste dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per ciascun soggetto erogante, gli enti sopra indicati comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.”

Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite i circuiti bancari o tramite servizio postale o attraverso gli altri mezzi tracciabili. Il donatore ha diritto di opporsi alla trasmissione sia direttamente presso l’Ente ricevente la donazione al momento dell’erogazione, sia presso l’Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti dal provvedimento stesso.

Questo implica un lavoro aggiuntivo per gli Enti, ma costituisce altresì una grande opportunità di fornire un servizio al donatore.

Vai al provvedimento

Nuovo codice di autoregolamentazione per SMS solidali

È disponibile sul sito www.agcom.it da venerdì 02 febbraio 2018 il esto del nuovo codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilità sociale redatto sulla base dei nuovi criteri definiti dall’Autorità ai sensi dell’art. 22, comma 7, dell’allegato A alla delibera n. 8/15/CIR e s.m.i. come integrato dalla delibera n. 17/17/CIR

Ecco alcune novità: a fianco della numerazione temporanea vengono introdotti i numeri annuali che sono limitati (solo 30) e evidentemente destinati alle grandi sigle di organizzazioni che fanno raccolta fondi. Il servizio è a pagamento. Di grande interesse è la possibilità, anche questa a pagamento, di richiedere l’anagrafica al donatore.

#RiformaTerzoSettore: CESVOT predispone gli Statuti tipo per ODV e APS

Con una notizia dello scorso 8 febbraio, sul sito Cesvot sono stati pubblicati a cura del Centro Servizi “i nuovi modelli per redigere statuto e atto costitutivo di un’associazione di volontariato e di promozione sociale alla luce di quanto previsto dalla Riforma del Terzo settore.

Si tratta di due documenti fondamentali per la creazione di un’associazione e per la gestione della vita associativa. L’atto costitutivo” – prosegue la nota – “è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise. Lo statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa.”

#RiformaTerzoSettore: il nuovo Servizio Civile Universale

Fare la transizione al nuovo servizio civile universale è questione già risolta per molti Enti e per altri è in corso in questi mesi, anche attraverso modalità di ‘apparentamento’ con reti nazionali costituite già da un numero di 100 sedi. Molte organizzazioni si stanno tuttavia interrogando su come poter partecipare al servizio civile universale potendo costituire una rete ampia su tutto il territorio nazionale o comunque riuscendo ad aggregare un numero di sedi sufficienti a soddisfare i requisiti minimi posti dalla Riforma. La riforma del Servizio Civile Universale è infatti uno dei quattro pilastri (insieme al Codice del Terzo Settore, all’Impresa Sociale e al 5X1000) della complessiva Riforma del Terzo Settore. Oggi l’attenzione verte prevalentemente sull’applicazione del Codice e sulle novità dell’Impresa sociale, temi sui quali nelle newsletter di Myfundraising torneremo spesso con approfondimenti e novità rispetto ai provvedimenti attuativi. Tuttavia, anche le altre novità normative relative come in questo caso al Servizio Civile sono interessanti e dispongono un diverso assetto alla materia. Ecco i punti salienti del nuovo sistema di accreditamento:

  • All’albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
  • Al fine di assicurare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa:
    1. un’articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, ivi incluse eventuali sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale;
    2. una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da:
      • un coordinatore responsabile del servizio civile universale;
      • un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
      • un responsabile dell’attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze;
      • un responsabile della gestione degli operatori volontari;
      • un responsabile dell’attività informatica;
      • un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.
  • L’albo è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un’unica regione e che hanno un’articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti.
  • Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, tutte le istanze di iscrizione all’albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.
  • Gli enti iscritti all’albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento, devono essere in possesso della capacità organizzativa prevista dalla norma stessa, che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.

Myfundraising ha un’esperienza pluriennale nella progettazione e nella consulenza in materia di accreditamento per il servizio civile e mette a disposizione pertanto anche di nuove reti che intendano intraprendere l’esperienza del servizio civile, la propria competenza nella progettazione dei sistemi di accreditamento richiesti.

Stiamo proprio in queste settimane progettando un percorso per una rete nazionale nell’ottica di andare a sviluppare un’azione sistematica di peopleraising, anche attraverso l’attivazione di ulteriori leve di crescita dell’esperienza di volontariato e di servizio civile. Oggi le organizzazioni hanno più che mai necessità di ri-attivare percorsi di volontariato giovanile, ponendosi anche nell’ottica di contaminazione di esperienze diverse (il servizio civile appunto, ma anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro, il servizio volontario europeo ecc.), cogliendo specificità e dinamiche inedite per certi versi del mondo giovanile. Un accreditamento è pertanto un procedimento tecnico da innestare in una strategia più ampia di peopleraising e di sviluppo di politiche giovanili nell’ambito del volontariato.

Obbligatoria la pubblicazione online dei rapporti economici con la P.A.: salatissime le sanzioni!

Entro il 28 febbraio scatta l’obbligo di pubblicazione sul sito internet di ciascuna organizzazione di terzo settore che abbia avuto rapporti finanziari con la Pubblica Amministrazione nell’esercizio precedente di importo superiore ai 10mila euro.
Si tratta di una novità introdotta con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 14.08.2017 e entrata in vigore il 29.08.2017, con la quale al fine di rendere maggiormente trasparenti i rapporti di soggetti privati (e del privato sociale) con la Pubblica Amministrazione, ha determinato un obbligo di tipo pubblicistico relativo a tutti i rapporti contrattuali di carattere economico intrattenuti nell’esercizio precedente. Ecco il testo integrale del provvedimento (Art. 1 commi 125-127):

125. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche’ con societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo
periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

126. A decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa’ controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei
contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Alcune osservazioni:

  • per il combinato disposto del comma 125 e 127, l’obbligo è prescritto per gli importi uguali o superiori a 10mila euro, per ciascuna Pubblica Amministrazione con la quale il beneficiario ha rapporti economici. Ciò significa che complessivamente l’organizzazione potrebbe avere rapporti economici anche superiori a 10mila euro ma con più Amministrazioni dalle quali riceve, singolarmente, importi inferiori a detto tetto.
  • La natura del rapporto economico è indicata in sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere. Pertanto sono da intendersi compresi anche locazioni, entrate da convenzioni, da appalti ecc.
  • L’obbligo è relativo alla pubblicazione ogni anno entro il 28 febbraio, quindi entro il 28 febbraio 2018, per la prima applicazione, relativamente ai rapporti economici riferibili all’esercizio 2017.
  • La norma parla di sovvenzioni, contributi ecc. ‘ricevuti’ nell’esercizio precedente. Tale criterio è ambiguo se sia riferibile alla competenza o alla cassa. È pertanto opportuno, in attesa di uno specifico chiarimento ministeriale, l’indicazione relativo alla competenza con, a fianco, la quota effettivamente incassata nell’anno.
  • La norma non specifica le modalità di pubblicazione, ad esempio non è indicato se sia sufficiente una ‘news’ che resta poi nell’archivio, o se sia necessario una pagina dedicata o un semplice link nel footer, simile a quello che solitamente viene messo per la policy privacy, con rinvio ad una pagina dedicata ma non in evidenza. Qui si tratta di interpretare il senso che il Legislatore ha voluto dare alla disposizione, quello cioè di aumentare il livello di trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. È pertanto consigliabile dedicare un’apposita sezione del sito, accessibile dai menu, dedicata alla trasparenza.

 

Infine, e non per ultimo (anzi, è un punto rilevantissimo), all’obbligo di pubblicazione è associata una sanzione per coloro che non vi ottemperino, che prevede la restituzione delle somme percepite. Una misura che francamente appare esagerata, una norma che tutti stentano a credere che possa essere effettivamente applicata per la sproporzione rispetto alla violazione e che probabilmente ha elementi di incostituzionalità proprio per tale aspetto. Tuttavia, non vale la pena sfidare la sorte!

#Riforma Terzo Settore: dal 1 gennaio al via le nuove agevolazioni sulle donazioni

Un altro step di attuazione della Riforma del Terzo Settore, in attesa che per una serie di misure agevolative e fiscali si perfezioni il parere della Commissione Europea, è entrato pienamente in vigore il 1 gennaio 2018; si tratta di una parte importante relativa:

  • alle norme che regolano il regime di deducibilità o di detraibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore degli ETS (Enti del Terzo Settore);
  • al cosiddetto ‘social bonus’, credito d’imposta di cui parleremo in un prossimo articolo
  • al regime di esenzione IRES dei redditi immobiliari riconosciuto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e alle APS (Associazioni di Promozione Sociale).

Un primo effetto della Riforma, è l’estensione dei profili soggettivi, cioè delle tipologie di organizzazioni beneficiarie. Una volta che il RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) sarà pienamente operativo, tutti gli ETS ad esso iscritti potranno beneficiare di dette agevolazioni. Con la precisazione di riserve per quanto attiene agli ETS commerciali e alle imprese sociali non costituite in forma societaria (che possono beneficiare di dette agevolazioni solo per lo svolgimento dell’attività statutaria e solo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Nelle more dell’entrata in vigore del RUNTS, a partire appunto dal 1 gennaio 2018, le nuove agevolazioni si applicano a ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri. Di seguito una sintesi.

Persone Fisiche

Erogazioni in denaro: detrazione IRPEF 30% del valore erogato all’ETS fino a € 30.000,00 complessivi per ciascun periodo d’imposta (erogazioni da effettuarsi unicamente attraverso mezzi tracciabili). Nel caso di OdV (Organizzazioni di Volontariato) la detrazione è del 35%.

Erogazioni in natura: detrazione IRPEF 30% del valore erogato all’ETS fino a € 30.000,00 complessivi per ciascun periodo d’imposta (tipologia di beni e valorizzazione delle liberalità è demandata ad un successivo decreto del Ministero Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero Economia)

(In alternativa)

Deduzione delle erogazioni liberali effettuate dal reddito complessivo netto dichiarato entro il 10% del dichiarato. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto (cioè al netto di tutte le deduzioni), l’eccedenza può essere portata avanti fino ai quattro esercizi successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

Speciale Riforma Terzo Settore: bando da 91 mln € per gli ETS

È stato firmato il 13 novembre scorso un nuovo ed importante provvedimento applicativo della Riforma del Terzo Settore. Si tratta dell’atto di indirizzo con il quale vengono stanziati 91 milioni di euro, fondo previsto dalla Riforma stessa in cui, tra l’altro confluiscono i precedenti stanziamenti riservati alle organizzazioni di volontariato ex 266/91 e alle APS ex 383/2000.

Già un primo avviso per complessivi 44,8 milioni, riservato ai progetti nazionali è attivo e in scadenza il prossimo 11 dicembre. Si tratta della quota riservata a progetti a rilevanza nazionale che devono trovare attuazione in almeno 10 regioni. Il finanziamento per ogni singolo progetto non dovrà essere inferiore a 250 mila euro e non superiore a 900 mila. La quota di co-finanziamento minima è del 20% per le ODV e le APS, e sale al 50% se sono le Fonazioni a presentare il progetto.

In attesa che il Registro unico del Terzo settore previsto dalla riforma prenda corpo, possono presentare i progetti APS e ODV iscritte ai relativi registri regionali e le fondazioni registrate all’anagrafe delle ONLUS. Altra novità è che i progetti potranno essere presentati dagli enti anche in partnership con le reti associative (la nuova forma aggregativa prevista dal Codice).

Le iniziative dovranno prevedere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice e riguardare diverse aree di intervento, tra cui: contrasto dello sfruttamento sul lavoro; sviluppo della cultura del volontariato; sostegno all’inclusione sociale; prevenzione e contrasto delle dipendenze e delle forme di violenza; interventi su marginalità e esclusione sociale (persone senza dimora o in povertà assoluta, migranti); rafforzamento della cittadinanza attiva; promozione del sostegno a distanza e sviluppo delle forme di welfare generativo di comunità.

Successivi bandi saranno poi emanati dalle Regioni per le quote riservata ai progetti di ambito territoriale per uno stanziamento complessivo di 26 milioni di euro.

Inoltre è previsto lo stanziamento di un fondo rotativo di 10 milioni per attività di interesse generale promosse dagli enti di terzo settore, che sarà gestito dalla neonata Fondazione Italia Sociale. Le risorse saranno messe a disposizione sotto forma di finanziamenti agevolati per l’acquisto di terreni agricoli o di fabbricati – anche da ristrutturare; macchinari impianti e attrezzature di fabbrica; programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, veicoli e autoveicoli. Sono poi previsti altri 7 milioni e 750 mila euro per l’acquisto di autoambulanze, veicoli per le attività sanitarie e beni strumentali e 2 milioni e 580 mila euro per le APS che si occupano di soggetti disabili svantaggiati.

Scarica l’atto di indirizzo

Scarica l’avviso per i progetti di rilevanza nazionale

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Codice del Terzo Settore, un approfondimento giuridico

Questa settimana diamo spazio ad un breve approfondimento giuridico che va a costituire il quadro di riferimento, il nuovo quadro di riferimento per tutti gli Enti di Terzo Settore. Fino ad oggi divisa tra codice civile e leggi speciali, la disciplina degli Enti di Terzo Settore viene ricompresa nel Codice del Terzo Settore. Un Codice dunque, non solo un Testo Unico, in quanto l’obiettivo di riunificare la disciplina si è accompagnato ad una sua revisione.

Il Codice Civile in realtà viene modificato solo all’art. 42 bis, dunque una modifica che può essere definita come minimale, al contrario di quanto si poteva prevedere dalla legge delega. Come ha già sottolineato il Consiglio di Stato, si profila un sostanziale svuotamento del Codice Civile in particolare relativamente al libro I. Quella che emerge è una codificazione settoriale, che investe tanto aspetti civilistici, tanto aspetti tributari.

Si tratta quindi di un intervento normativo ‘pesante’, che riposiziona completamente gli assetti degli Enti di Terzo Settore, a partire – non a caso – dalla loro definizione normativa, finora assente nell’ordinamento. Il nuovo Codice del Terzo Settore prevede inoltre le modalità di coordinamento con le altre leggi speciali. Di tale aspetto si occupa specificamente l’art. 3, che configura essenzialmente una specialità sia delle norme codicistiche, sia delle norme speciali relative ad alcuni particolari Enti del Terzo Settore. In caso di contrasto tra le norme generali del Codice del Terzo Settore e quelle specifiche relative ai particolari Enti di Terzo Settore (vale sia per le norme codicistiche che per le altre norme), si applicano queste ultime che pertanto derogano rispetto alla disciplina generale. Il Codice Civile resta come norma residuale, applicabile nel limite di una sua compatibilità, laddove si presentino aspetti non risolvibili con le norme del Codice del Terzo Settore.

Myfundraising e l’impegno sulla Riforma del Terzo Settore

Nelle precedenti newsletter, ormai da qualche mese, abbiamo dedicato numerosi articoli alla nuova Riforma del Terzo Settore.

Saremo il prossimo 18 novembre come relatori al seminario interno di un’importante rete provinciale di organizzazioni di volontariato socio-sanitario. Siamo inoltre già stati contattati da alcune singole organizzazioni di terzo settore per approfondire le novità della normativa e l’impatto, anche in termini di sviluppi inediti, che potrà avere sulle singole organizzazioni.

Presto lanceremo una linea consulenziale dedicata alla Riforma e alla sua applicazione. L’idea di fondo è che la Riforma non sia adattativa, ma potenzialmente di sviluppo. Per questo pensiamo che sarà necessario dare spazio alle associazioni e alle imprese sociali che vorranno osare ed investire sul proprio futuro.

Si tratta di un tempo fecondo per riflettere e comprendere a fondo la portata delle novità normative. La Riforma infatti, pur contenendo misure sul piano giuridico, fiscale e tributario, non investe solo aspetti tecnici, semplicemente da applicare per adeguare la propria struttura istituzionale e la propria collocazione nell’alveo normativo. La Riforma contiene piuttosto un seme – talora anche portatore di criticità, ma spesso di opportunità – che offre la possibilità alle organizzazioni nonprofit di scommettere sulla loro crescita.

Ciò che le organizzazioni ci stanno chiedendo è di riflettere con loro sul loro futuro, su eventuali trasformazioni (es. da volontariato ad impresa sociale, su come cogliere le nuove opportunità di finanziamento e raccolta fondi), su evoluzioni in termini di crescita e diversificazione dei propri ambiti operativi (sia in termini di attività e materie affrontate, sia in termini di soggetti giuridici con i quali svolgere dette attività ecc.). Ed è su questo piano che stiamo proponendo più che convegni che talora rischiano di rimanere su un piano generico poco utile alla comprensione, percorsi che siano sufficientemente personalizzati. Contattaci ora per un appuntamento.

Raccolta (e impiego) di fondi e valutazione d’impatto sociale

“In Italia solo l’8% delle fondazioni dichiara di avere una metodologia per valutare l’impatto sociale generato dai propri interventi filantropici, mentre il 56% delle ong adotta una Theory of Change (ToC), innovativo approccio metodologico per raggiungere i propri obiettivi strategici. Il 23% di queste lo fa proprio per impostare un sistema di valutazione dell’impatto. Eppure si tratta di un ambito in cui le organizzazioni non profit dovranno necessariamente rafforzarsi, come previsto dalla legge per la riforma del terzo settore (il cui giro d’affari complessivo in Italia è stimato attorno ai 65-70 miliardi di euro), che richiede a tutti gli enti senza scopo di lucro – secondo modalità ancora da definire – di dar conto del proprio impatto sociale.” Così un recente articolo apparso su Italia Oggi il 24 ottobre u.s.
La questione della valutazione dell’impatto sociale è ‘esplosa’ per così dire con la Riforma del Terzo Settore che la introduce nell’impianto normativo come una novità per gli Enti del Terzo Settore. Da tempo l’impiego dei fondi, es. il 5X1000, richiedono una modalità di rendicontazione che sta evolvendo non solo in termini di restituzione dell’output o degli outcomes, cioè delle realizzazioni fatte con i fondi o dei risultati conseguiti direttamente dai beneficiari dei progetti e dei servizi, ma in termini di impact appunto. Ma cosa voglia dire effettivamente misurare l’impatto e cosa significhi impatto sociale e quali metriche si possano utilizzare, questo è già più complesso.

“La valutazione dell’impatto sociale” – prosegue l’articolo sopra citato – “è stato uno dei temi centrali del V Lang Philanthropy Day che si è svolto oggi a Palazzo Clerici di Milano, realizzato da Fondazione Lang Italia.
Nel corso della giornata è stato presentato il primo studio in Italia in grado di dimostrare quanto i servizi nell’ambito dell’accoglienza e della cura dei minori in condizioni di disagio incidano positivamente in termini di risparmio per la collettività. La misurazione è stata effettuata da Fondazione Lang Italia sull’operato di Caf Onlus – Centro Aiuto Minori e Famiglie.  L’analisi, che ha utilizzato l’indicatore SROI – Social Return On Investment, stima che ogni euro investito dall’associazione per svolgere i suoi principali servizi abbia generato un valore di 3,1 euro in termini di risparmio per la collettività.
Il risparmio stimato è calcolato tenendo in considerazione diverse voci di spesa che, grazie all’operato di CAF Onlus, non graveranno più sulle casse dei comuni e dello stato. Tra queste, ad esempio, i costi per le cure sanitarie dovute a maltrattamenti, i costi scolastici straordinari e di accoglienza in comunità e quelli per gli interventi dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e per l’attivazione dei Tribunali.”
Già nel 2015 come Myfundraising avevamo introdotto il tema del fundraising e dell’impatto sociale nell’ambito di un seminario organizzato presso la Camera di Commercio di Firenze in partnership con il Dipartimento di Economia dell’Università di Firenze. Oggi possiamo trovare numerosi convegni e scuole di formazione che si occupano di valutazione d’impatto e fundraising. E – come si vede – il tema è diventato di attualità anche per gli erogatori di fondi.
Myfundraising può offrire alle organizzazioni nonprofit la propria consulenza per la valutazione d’impatto sociale con il metodo SROI – Social Return On Investment. Contattaci ora!

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