Questa settimana diamo spazio ad un breve approfondimento giuridico che va a costituire il quadro di riferimento, il nuovo quadro di riferimento per tutti gli Enti di Terzo Settore. Fino ad oggi divisa tra codice civile e leggi speciali, la disciplina degli Enti di Terzo Settore viene ricompresa nel Codice del Terzo Settore. Un Codice dunque, non solo un Testo Unico, in quanto l’obiettivo di riunificare la disciplina si è accompagnato ad una sua revisione.
Il Codice Civile in realtà viene modificato solo all’art. 42 bis, dunque una modifica che può essere definita come minimale, al contrario di quanto si poteva prevedere dalla legge delega. Come ha già sottolineato il Consiglio di Stato, si profila un sostanziale svuotamento del Codice Civile in particolare relativamente al libro I. Quella che emerge è una codificazione settoriale, che investe tanto aspetti civilistici, tanto aspetti tributari.
Si tratta quindi di un intervento normativo ‘pesante’, che riposiziona completamente gli assetti degli Enti di Terzo Settore, a partire – non a caso – dalla loro definizione normativa, finora assente nell’ordinamento. Il nuovo Codice del Terzo Settore prevede inoltre le modalità di coordinamento con le altre leggi speciali. Di tale aspetto si occupa specificamente l’art. 3, che configura essenzialmente una specialità sia delle norme codicistiche, sia delle norme speciali relative ad alcuni particolari Enti del Terzo Settore. In caso di contrasto tra le norme generali del Codice del Terzo Settore e quelle specifiche relative ai particolari Enti di Terzo Settore (vale sia per le norme codicistiche che per le altre norme), si applicano queste ultime che pertanto derogano rispetto alla disciplina generale. Il Codice Civile resta come norma residuale, applicabile nel limite di una sua compatibilità, laddove si presentino aspetti non risolvibili con le norme del Codice del Terzo Settore.