Il bilancio sociale con la Riforma del Terzo Settore:
- Continua ad essere un obbligo per le imprese sociali, per le quali è attesa la pubblicazione da parte dei Ministeri competenti delle nuove linee guida per la sua redazione. Il bilancio sociale dovrà essere trasmesso e pubblicato presso il Registro delle Imprese, ma anche sul sito web dell’organizzazione
- Diventa inoltre obbligatorio per gli ETS (Enti Terzo Settore) in generale che hanno entrate e proventi per oltre 1 milione di euro la redazione del bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e la pubblicazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oltre che sul proprio sito web.
E’ notizia del 20 aprile scorso l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) delle attese Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore
Anche per le Cooperative Sociali è ormai certo l’obbligo di redazione del bilancio sociale. A chiarire il punto è stata infatti una nota interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 febbraio 2018, la n. 2491:
“[…] La qualificazione ope legis delle cooperative sociali come imprese sociali comporta il venir meno della necessità di verificare per esse la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali, sempre che le cooperative sociali rispettino la normativa specifica loro applicabile.
Tuttavia, l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale non appare elemento qualificatorio della cooperativa sociale quale impresa
sociale (qualifica che è ora attribuita ex lege), ma effetto giuridico di tale
qualificazione, considerato che non emerge alcun profilo di incompatibilità tra l’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale e la natura dell’ente.
Pertanto, si ritiene applicabile a tutte le cooperative sociali l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale che l’articolo 9, comma 2 del d.lgs. n.112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali. […]
Con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, la redazione del bilancio sociale, secondo l’articolo 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Va ricordato inoltre che la conformità alle linee guida ministeriali è destinata a rappresentare un elemento pregnante, ove si consideri che l’organo di controllo interno dell’ente dovrà fornirne specifica attestazione (ai sensi del successivo articolo
10, comma 3).
Pertanto, fino all’emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l’adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.”
Rispetto alle previsioni di emanazione delle linee guida sul bilancio sociale, si consideri che essendo già insediato ed operativo il Consiglio nazionale del Terzo Settore e trattandosi di un provvedimento attuativo di natura ministeriale, avendole approvate lo scorso 20 aprile, è da ritenere che non vi siano ostacoli alla sua attuazione anche nelle more della formazione del nuovo Governo, considerando che anche in questa fase il Governo attualmente in carica per gli affari correnti ha addirittura varato un provvedimento correttivo.
È perciò ipotizzabile che vengano emanate a breve e che l’obbligo possa scattare nel 2019 sui dati di esercizio del 2018.